Al terzo trasportato che rimanga coinvolto in un incidente stradale il nostro ordinamento riconosce una tutela rafforzata.
L’art. 141 del Codice delle assicurazioni private prevede che il passeggero possa chiedere il risarcimento del danno alla Compagnia di assicurazioni del veicolo a bordo del quale questo si trovava al momento del sinistro e pone in capo a quest’ultima il corrispondente obbligo di risarcire il danno, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Pertanto il passeggero che abbia subito danni in conseguenza di un incidente stradale avrà sempre diritto al risarcimento, senza dover dunque assolvere alcun onere probatorio in punto di responsabilità.
Il trasportato, infatti, viene considerato “soggetto debole” ed è legittimato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.
Pertanto il passeggero avrà sempre diritto ad essere risarcito, sia che si tratti di un viaggiatore a pagamento (come il cliente di un taxi) o di un amico o parente del conducente. Il risarcimento ovviamente riguarderà non solo il danno fisico ma anche quelli patrimoniali (es. se nell’urto si rompe il computer del passeggero, l’assicurazione dovrà risarcire anche il valore di quel danno).
Se sei rimasto coinvolto in un sinistro stradale e ti trovavi a bordo come passeggero non esitare a contattarci e riceverai una prima consulenza legale gratuita.
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