A partire dalla storica sentenza della Corte Costituzionale del 14 giugno 1986 n. 184, è stato riconosciuto il danno biologico come autonoma fattispecie di danno risarcibile.
Il danno biologico consiste nella menomazione fisica e psichica, componente a prova scientifica, che esige una valutazione medico-legale conforme ai principi della scienza medica ed una componente che attiene alla sfera della persona, scomposta in sottovoci quali il danno alla vita di relazione e la perdita delle qualità di vita personali.
Il danno biologico viene distinto in danno biologico temporaneo e danno biologico permanente.
A seguito di una lesione, infatti, la vittima normalmente subisce effetti pregiudizievoli sullo stato di salute di natura temporanea cui possono seguire o meno postumi permanenti.
Il calcolo del risarcimento del danno biologico avviene sulla base di specifiche tabelle, elaborate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della Giustizia.
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